REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
SOMMARIO
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
Articolo 1: Istituzione dell’imposta ed oggetto del Regolamento
Articolo 2: Presupposto dell’imposta
TITOLO II SOGGETTO PASSIVO
Articolo 3: Soggetto passivo
Articolo 4: Misura dell’imposta
Articolo 5: Versamento dell’imposta
Articolo 6: Sanzioni
Articolo 7: Esenzioni
TITOLO III IL GESTORE
Articolo 8: Obblighi del gestore
Articolo 9: Sanzioni per il gestore
TITOLO IV SOGGETTO ATTIVO
Articolo 10: Controllo e accertamento dell’imposta
Articolo 11: Riscossione coattiva
Articolo 12: Rimborsi
Articolo 13: Contenzioso
Articolo 14: Gettito dell’imposta
Articolo 15: Tavolo tecnico
Articolo 16: Disposizioni finali
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Istituzione dell'imposta ed oggetto del Regolamento
- L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2011 n° 23.
- Il gettito dell'imposta è destinato mediante apposito capitolo di bilancio a finanziare gli
interventi e i servizi in materia di turismo e decoro urbano, compresi quelli a sostegno delle attività
ricettive, dell'accessibilità, della manutenzione, della fruizione e del recupero dei beni culturali ed
ambientali.
3 Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52
del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di
soggiorno.
Articolo 2
Presupposto dell'imposta
- Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del
Comune di Trevignano Romano, alberghiere ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi,
residenze turistico-alberghiere, albergo diffuso, case per ferie, affittacamere, case e appartamenti per
vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione
(bed & breakfast), agriturismi, country house, campeggi, aree sosta camper, gestite in forma
imprenditoriale e non imprenditoriale.
- L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento da coloro che soggiornano nel Comune di
Trevignano Romano nei diversi periodi dell'anno applicando tariffe differenziate tra alta e bassa
stagione secondo il seguente prospetto:
- • Alta stagione: dal 20 giugno al 20 agosto;
- • Bassa Stagione: i restanti giorni dell'anno.
- L’imposta è applicata per i primi cinque giorni consecutivi di pernottamento.
TITOLO II - SOGGETTO PASSIVO
Articolo 3
Soggetto passivo
- L’imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente
articolo 2 e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Trevignano Romano.
Articolo 4
Misura dell'imposta
- La misura dell’imposta è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale.
- Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla
normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime,
nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
- Nel periodo di imposta intercorrente dal 1° gennaio fino all’approvazione della deliberazione
delle tariffe relative al medesimo anno di imposta, ovvero in caso di mancata deliberazione delle
tariffe, si applicano le tariffe deliberate dal Comune per il precedente anno di imposta.
Articolo 5
Versamento dell’imposta
- I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono
l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato, che rilascia quietanza delle
somme riscosse; la quietanza può essere rilasciata con apposita ricevuta oppure con esplicita
menzione, di quantità ed importo dell’imposta, all’interno del documento fiscale/contabile
appositamente rilasciato al cliente da parte del gestore.
Articolo 6
Sanzioni
- Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l’imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e
restituire al gestore della struttura ricettiva l’apposito modulo a tal fine predisposto.
- Il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa
da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.
- In caso di dichiarazione mendace in ordine al diritto di usufruire delle esenzioni di cui al
successivo articolo 7 si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un
massimo di € 500,00.
Articolo7
Esenzioni
Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:a:
a. i ragazzi di età inferiore ai 14 anni;
b. i residenti nel Comune di Trevignano Romano;
c. le persone con disabilità e i loro accompagnatori;
d. i rifugiati politici;
e. gli appartenenti alle Forze dell’Ordine che alloggiano in strutture ricettive a seguito di
provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale
nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità
di soccorso umanitario;
f. il personale volontario della Protezione Civile, della Croce Rossa e di ONLUS che
svolgono attività simili, che prestano servizio in occasione di calamità;
g. il personale docente della scuola nazionale, europea e internazionale di qualunque grado e
ordine, nello svolgimento dell’attività di accompagnatori;
h. gli autisti e/o le guide munite di patentino durante lo svolgimento dell’attività di
accompagnamento a gruppi;
- L'esenzione di cui al punto d) del comma 1 è subordinata alla presentazione del tesserino
attestante lo status di rifugiato politico rilasciato dalla competente Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale.
- L’esenzione di cui ai punti g) e h) del comma 1 è subordinata alla presentazione di apposita
autocertificazione attestante che il soggiorno presso la struttura ricettiva è dovuta alle circostanze
previste dai medesimi punti g) e h).
- I giustificativi delle esenzioni di cui al presente articolo devono essere conservati per 5 anni
presso le strutture ricettive ed esibiti negli eventuali controlli da parte degli uffici tributari comunali.
TITOLO III - IL GESTORE
Articolo 8
Obblighi del gestore
- Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad agevolare l’assolvimento dell’imposta da parte di
colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, e a rendicontare al Comune il relativo
incasso.
- A tal fine il gestore è tenuto a:a. informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno;
b. riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una semplice ricevuta nominativa
al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo
come "operazione fuori campo IVA";
c. acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'articolo 7;
d. far compilare all’ospite che si rifiuti di versare l’imposta l’apposito modulo predisposto a
tal fine;
e. segnalare, nel caso in cui l’ospite si rifiuti sia di versare l'imposta sia di compilare il
modulo, il rifiuto;
f. dichiarare, con cadenza trimestrale, al Comune di Trevignano Romano:
• il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria
struttura;
• il relativo periodo di permanenza;
• il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
• il numero di soggetti esenti dal pagamento, in base al
precedente articolo 7;
• l'imposta dovuta;
g. la dichiarazione trimestrale di cui alla precedente lettera f) va effettuata entro il 5 del mese
successivo al trimestre di riferimento, secondo il seguente calendario:
trimestri | scadenze |
gennaio - febbraio - marzo | 5 aprile |
aprile – maggio - giugno | 5 luglio |
luglio - agosto - settembre | 5 ottobre |
ottobre - novembre - dicembre | 5 gennaio |
h. i riversamenti al Comune, per ciascuna struttura ricettiva, devono pervenire entro il giorno
16 del mese successivo al trimestre di riferimento, con le seguenti modalità:
a) con accredito mediante bonifico sul conto intestato al Comune di Trevignano
Romano, indicando come causale l’Imposta di Soggiorno;
b) mediante pagamento su conto corrente postale;
c) la causale del riversamento deve contenere le seguenti indicazioni:
• Denominazione esatta della struttura ricettiva e ragione sociale/titolare licenza di
chi effettua il riversamento;
• Versamento imposta di soggiorno;
• Trimestre e anno di riferimento;
i. il gestore dovrà conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a
richiesta del Comune, in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione
dell’imposta e sul suo integrale riversamento al Comune;
j. I gestori delle strutture ricettive, relativamente alla riscossione dell'imposta di soggiorno,
sono qualificabili come agenti contabili in quanto soggetti aventi la disponibilità materiale
(cd. "maneggio") di denaro e beni di pertinenza pubblica (Delibera Corte dei Conti n.
19/2013).
- L’agente contabile, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 93, è sottoposto al controllo giurisdizionale
della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere il conto della propria gestione. A tal fine i gestori delle
strutture ricettive, quali agenti contabili, devono trasmettere al Comune entro il 30 gennaio di ogni
anno il conto della gestione relativo all’anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale
approvato con D.P.R. n. 194/1996 (modello 21). Il conto della gestione deve essere presentato
esclusivamente in copia originale, debitamente compilata e sottoscritta dal gestore (titolare/legale
rappresentante) della struttura ricettiva. Non è ammesso l’invio del Conto della gestione tramite fax
o posta elettronica.
Articolo 9
Sanzioni per il Gestore
- Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori, fatte salve le responsabilità di natura
penale, sono soggette alle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme
regolamentari, ai sensi dell’art. 7 bis D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Salvo diversa disposizione di
legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione
amministrativa da 25 euro a 500 euro).
- Per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all’articolo 8, comma 2, lettera f) e g)
del presente regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria di € 300,00.
- Per le violazioni all’obbligo di informazione di cui alla lettera a) dell’articolo 8 del presente
Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00.
TITOLO IV - SOGGETTO ATTIVO
Articolo 10
Controllo e accertamento dell'imposta
- Il Comune effettua i controlli sulla corretta applicazione dell’imposta, sui versamenti, da parte
dei contribuenti, e sui relativi riversamenti, all’Ente, da parte dei gestori delle strutture ricettive,
nonché sulla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 8.
- Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006 n°296.
- Ai fini dell’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo, l’Amministrazione comunale può:
a) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o a trasmettere atti e documenti;
b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e a notizie di carattere
specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
Articolo 11
Riscossione coattiva
- Le somme dovute all’Ente per imposta, sanzione ed interessi, se non versate, sono riscosse
coattivamente secondo la normativa vigente.
Articolo 12
Rimborsi
- Nei casi di riversamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, il gestore
della struttura ricettiva può recuperare il maggior importo mediante compensazione con i pagamenti
dell’imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.
Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente
articolo 8.
- Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati o non
risultino compensabili può essere richiesto il rimborso, entro il termine di tre anni dal giorno del
versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- Non si procede al rimborso d’ufficio dell’imposta per importi pari o inferiori a € 10,00.
Articolo 13
Contenzioso
- Le controversie concernenti l’imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle
commissioni tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413).
Articolo 14
Gettito dell’imposta
- Il gettito dell’imposta, conformemente a quanto disposto dall’articolo 4, comma 1, del Decreto
Legislativo 14 marzo 2011n° 23, è destinato a promuovere e finanziare gli interventi e i servizi in
materia di turismo e di decoro urbano compresi quelli a sostegno delle attività ricettive,
l'accessibilità, la manutenzione, la fruizione e il recupero dei beni culturali ed ambientali.
- Ogni anno, in sede di predisposizione del Bilancio annuale di previsione, l’Amministrazione
individua gli interventi da finanziare, parzialmente e/o totalmente, con il gettito derivante
dall’Imposta di Soggiorno.
Articolo 15
Tavolo di confronto
- Con decreto del Sindaco è istituito un tavolo di confronto composto da due rappresentanti del
Consiglio Comunale, dagli operatori del settore e delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, al fine di monitorare gli effetti dell’applicazione dell’imposta, affrontare esigenze e
problematiche connesse all’utilizzo del gettito, formulare eventuali proposte.
- Il tavolo di confronto è convocato dagli Assessori e/o dai Consiglieri competenti e si riunirà
almeno due volte l’anno.
Articolo 16
Disposizioni finali
- Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono ogni disposizione precedente e si
applicano a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del
regolamento medesimo.
TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO | |||
Tipologia Struttura | Posti Letto | Tariffa alta stagione | Tariffa bassa stagione |
ALBERGO-HOTEL | 37 | € 1,00 | € 0,70 |
AGRITURISMO | 26 | € 1,00 | € 0,70 |
ALBERGO DIFFUSO | 18 | € 1,00 | € 0,70 |
CASE VACANZE | 101 | € 1,00 | € 0,70 |
ALLOGGIO USO TURISTICO | 48 | € 1,00 | € 0,70 |
AFFITTACAMERE | 43 | € 1,00 | € 0,70 |
BED BREAKFAST | 48 | € 1,00 | € 0,70 |
CAMPEGGI - Bungalow | 400 | € 1,00 | € 0,70 |
CAMPEGGI – Piazzole | 598 | € 0,50 | € 0,20 |
AREA SOSTA CAMPER | 44 | € 0,50 | € 0,20 |