Il Casale

IMPOSTA DI SOGGIORNO - TOURIST TAX

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

SOMMARIO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1: Istituzione dell’imposta ed oggetto del Regolamento

Articolo 2: Presupposto dell’imposta

TITOLO II SOGGETTO PASSIVO

Articolo 3: Soggetto passivo

Articolo 4: Misura dell’imposta

Articolo 5: Versamento dell’imposta

Articolo 6: Sanzioni

Articolo 7: Esenzioni

TITOLO III IL GESTORE

Articolo 8: Obblighi del gestore

Articolo 9: Sanzioni per il gestore

TITOLO IV SOGGETTO ATTIVO

Articolo 10: Controllo e accertamento dell’imposta

Articolo 11: Riscossione coattiva

Articolo 12: Rimborsi

Articolo 13: Contenzioso

Articolo 14: Gettito dell’imposta

Articolo 15: Tavolo tecnico

Articolo 16: Disposizioni finali

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Istituzione dell'imposta ed oggetto del Regolamento

  1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del Decreto

Legislativo 14 marzo 2011 n° 23.

  1. Il gettito dell'imposta è destinato mediante apposito capitolo di bilancio a finanziare gli

interventi e i servizi in materia di turismo e decoro urbano, compresi quelli a sostegno delle attività

ricettive, dell'accessibilità, della manutenzione, della fruizione e del recupero dei beni culturali ed

ambientali.

3 Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52

del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di

soggiorno.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

  1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del

Comune di Trevignano Romano, alberghiere ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi,

residenze turistico-alberghiere, albergo diffuso, case per ferie, affittacamere, case e appartamenti per

vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione

(bed & breakfast), agriturismi, country house, campeggi, aree sosta camper, gestite in forma

imprenditoriale e non imprenditoriale.

  1. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento da coloro che soggiornano nel Comune di

Trevignano Romano nei diversi periodi dell'anno applicando tariffe differenziate tra alta e bassa

stagione secondo il seguente prospetto:

  • • Alta stagione: dal 20 giugno al 20 agosto;
  • • Bassa Stagione: i restanti giorni dell'anno.
  1. L’imposta è applicata per i primi cinque giorni consecutivi di pernottamento.

TITOLO II - SOGGETTO PASSIVO

Articolo 3

Soggetto passivo

  1. L’imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente

articolo 2 e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Trevignano Romano.

Articolo 4

Misura dell'imposta

  1. La misura dell’imposta è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale.
  2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla

normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime,

nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

  1. Nel periodo di imposta intercorrente dal 1° gennaio fino all’approvazione della deliberazione

delle tariffe relative al medesimo anno di imposta, ovvero in caso di mancata deliberazione delle

tariffe, si applicano le tariffe deliberate dal Comune per il precedente anno di imposta.

Articolo 5

Versamento dell’imposta

  1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono

l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato, che rilascia quietanza delle

somme riscosse; la quietanza può essere rilasciata con apposita ricevuta oppure con esplicita

menzione, di quantità ed importo dell’imposta, all’interno del documento fiscale/contabile

appositamente rilasciato al cliente da parte del gestore.

Articolo 6

Sanzioni

  1. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l’imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e

restituire al gestore della struttura ricettiva l’apposito modulo a tal fine predisposto.

  1. Il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa

da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.

  1. In caso di dichiarazione mendace in ordine al diritto di usufruire delle esenzioni di cui al

successivo articolo 7 si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un

massimo di € 500,00.

Articolo7

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:a:

a. i ragazzi di età inferiore ai 14 anni;
b. i residenti nel Comune di Trevignano Romano;
c. le persone con disabilità e i loro accompagnatori;
d. i rifugiati politici;
e. gli appartenenti alle Forze dell’Ordine che alloggiano in strutture ricettive a seguito di
provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale
nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità
di soccorso umanitario;
f. il personale volontario della Protezione Civile, della Croce Rossa e di ONLUS che
svolgono attività simili, che prestano servizio in occasione di calamità;
g. il personale docente della scuola nazionale, europea e internazionale di qualunque grado e
ordine, nello svolgimento dell’attività di accompagnatori;
h. gli autisti e/o le guide munite di patentino durante lo svolgimento dell’attività di
accompagnamento a gruppi;

 

  1. L'esenzione di cui al punto d) del comma 1 è subordinata alla presentazione del tesserino

attestante lo status di rifugiato politico rilasciato dalla competente Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale.

  1. L’esenzione di cui ai punti g) e h) del comma 1 è subordinata alla presentazione di apposita

autocertificazione attestante che il soggiorno presso la struttura ricettiva è dovuta alle circostanze

previste dai medesimi punti g) e h).

  1. I giustificativi delle esenzioni di cui al presente articolo devono essere conservati per 5 anni

presso le strutture ricettive ed esibiti negli eventuali controlli da parte degli uffici tributari comunali.

TITOLO III - IL GESTORE

Articolo 8

Obblighi del gestore

  1. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad agevolare l’assolvimento dell’imposta da parte di

colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, e a rendicontare al Comune il relativo

incasso.

  1. A tal fine il gestore è tenuto a:a. informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno;
    b. riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una semplice ricevuta nominativa
    al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo
    come "operazione fuori campo IVA";
    c. acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'articolo 7;
    d. far compilare all’ospite che si rifiuti di versare l’imposta l’apposito modulo predisposto a
    tal fine;
    e. segnalare, nel caso in cui l’ospite si rifiuti sia di versare l'imposta sia di compilare il
    modulo, il rifiuto;
    f. dichiarare, con cadenza trimestrale, al Comune di Trevignano Romano:
    • il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria
    struttura;
    • il relativo periodo di permanenza;
    • il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
    • il numero di soggetti esenti dal pagamento, in base al
    precedente articolo 7;
    • l'imposta dovuta;
    g. la dichiarazione trimestrale di cui alla precedente lettera f) va effettuata entro il 5 del mese
    successivo al trimestre di riferimento, secondo il seguente calendario:
 trimestri  scadenze
 gennaio - febbraio - marzo  5 aprile
 aprile – maggio - giugno  5 luglio
 luglio - agosto - settembre  5 ottobre
 ottobre - novembre - dicembre  5 gennaio

h. i riversamenti al Comune, per ciascuna struttura ricettiva, devono pervenire entro il giorno
16 del mese successivo al trimestre di riferimento, con le seguenti modalità:
a) con accredito mediante bonifico sul conto intestato al Comune di Trevignano
Romano, indicando come causale l’Imposta di Soggiorno;
b) mediante pagamento su conto corrente postale;
c) la causale del riversamento deve contenere le seguenti indicazioni:
• Denominazione esatta della struttura ricettiva e ragione sociale/titolare licenza di
chi effettua il riversamento;
• Versamento imposta di soggiorno;
• Trimestre e anno di riferimento;
i. il gestore dovrà conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a
richiesta del Comune, in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione
dell’imposta e sul suo integrale riversamento al Comune;
j. I gestori delle strutture ricettive, relativamente alla riscossione dell'imposta di soggiorno,
sono qualificabili come agenti contabili in quanto soggetti aventi la disponibilità materiale
(cd. "maneggio") di denaro e beni di pertinenza pubblica (Delibera Corte dei Conti n.
19/2013).

 

  1. L’agente contabile, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 93, è sottoposto al controllo giurisdizionale

della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere il conto della propria gestione. A tal fine i gestori delle

strutture ricettive, quali agenti contabili, devono trasmettere al Comune entro il 30 gennaio di ogni

anno il conto della gestione relativo all’anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale

approvato con D.P.R. n. 194/1996 (modello 21). Il conto della gestione deve essere presentato

esclusivamente in copia originale, debitamente compilata e sottoscritta dal gestore (titolare/legale

rappresentante) della struttura ricettiva. Non è ammesso l’invio del Conto della gestione tramite fax

o posta elettronica.

Articolo 9

Sanzioni per il Gestore

  1. Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori, fatte salve le responsabilità di natura

penale, sono soggette alle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme

regolamentari, ai sensi dell’art. 7 bis D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Salvo diversa disposizione di

legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione

amministrativa da 25 euro a 500 euro).

  1. Per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all’articolo 8, comma 2, lettera f) e g)

del presente regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria di € 300,00.

  1. Per le violazioni all’obbligo di informazione di cui alla lettera a) dell’articolo 8 del presente

Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00.

TITOLO IV - SOGGETTO ATTIVO

Articolo 10

Controllo e accertamento dell'imposta

  1. Il Comune effettua i controlli sulla corretta applicazione dell’imposta, sui versamenti, da parte

dei contribuenti, e sui relativi riversamenti, all’Ente, da parte dei gestori delle strutture ricettive,

nonché sulla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 8.

  1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006 n°296.

  1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo, l’Amministrazione comunale può:

a) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o a trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e a notizie di carattere

specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 11

Riscossione coattiva

  1. Le somme dovute all’Ente per imposta, sanzione ed interessi, se non versate, sono riscosse

coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12

Rimborsi

  1. Nei casi di riversamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, il gestore

della struttura ricettiva può recuperare il maggior importo mediante compensazione con i pagamenti

dell’imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.

Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente

articolo 8.

  1. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati o non

risultino compensabili può essere richiesto il rimborso, entro il termine di tre anni dal giorno del

versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

  1. Non si procede al rimborso d’ufficio dell’imposta per importi pari o inferiori a € 10,00.

Articolo 13

Contenzioso

  1. Le controversie concernenti l’imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle

commissioni tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (Disposizioni sul

processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30

dicembre 1991, n. 413).

Articolo 14

Gettito dell’imposta

  1. Il gettito dell’imposta, conformemente a quanto disposto dall’articolo 4, comma 1, del Decreto

Legislativo 14 marzo 2011n° 23, è destinato a promuovere e finanziare gli interventi e i servizi in

materia di turismo e di decoro urbano compresi quelli a sostegno delle attività ricettive,

l'accessibilità, la manutenzione, la fruizione e il recupero dei beni culturali ed ambientali.

  1. Ogni anno, in sede di predisposizione del Bilancio annuale di previsione, l’Amministrazione

individua gli interventi da finanziare, parzialmente e/o totalmente, con il gettito derivante

dall’Imposta di Soggiorno.

Articolo 15

Tavolo di confronto

  1. Con decreto del Sindaco è istituito un tavolo di confronto composto da due rappresentanti del

Consiglio Comunale, dagli operatori del settore e delle associazioni di categoria maggiormente

rappresentative, al fine di monitorare gli effetti dell’applicazione dell’imposta, affrontare esigenze e

problematiche connesse all’utilizzo del gettito, formulare eventuali proposte.

  1. Il tavolo di confronto è convocato dagli Assessori e/o dai Consiglieri competenti e si riunirà

almeno due volte l’anno.

Articolo 16

Disposizioni finali

  1. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono ogni disposizione precedente e si

applicano a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del

regolamento medesimo.

 

 TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO      
 Tipologia Struttura  Posti Letto  Tariffa alta stagione  Tariffa bassa stagione
 ALBERGO-HOTEL  37  € 1,00  € 0,70
 AGRITURISMO  26  € 1,00  € 0,70
 ALBERGO DIFFUSO  18  € 1,00  € 0,70
 CASE VACANZE  101  € 1,00  € 0,70
 ALLOGGIO USO TURISTICO  48  € 1,00  € 0,70
 AFFITTACAMERE  43  € 1,00  € 0,70
BED BREAKFAST 48 € 1,00 € 0,70
CAMPEGGI - Bungalow 400 € 1,00 € 0,70
CAMPEGGI – Piazzole 598 € 0,50 € 0,20
AREA SOSTA CAMPER 44 € 0,50 € 0,20
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PISCINA / SWIMMING POOL - ATTIVITA' SPORTIVE / SPORTS ACTIVITIES

 

 

 

L'INGRESSO DELLA PISCINA DEVE ESSERE REGOLATO AL MOMENTO DELL'ACCESSO

 ENTERING THE POOL MUST BE SET AT TIME OF ACCESS

Per tutti i bagnanti sono obbligatorie doccia e cuffia prima di entrare in acqua.
E' assolutamente obbligatorio l'uso delle ciabatte su tutto il perimetro della piscina.
E' severamente vietato l'uso di oli e creme solari

For all bathers, a shower and a cap is mandatory before entering the water.
It is absolutely obligatory to use the slippers on all the swimming pool perimeter.
The use of oils and sunscreens is strictly forbidden

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NAUTICA IL GABBIANO
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